Art. 21.
                Programmi specifici - Regime di aiuto
 
   1.  Al  fine  di contribuire alla protezione dell'ambiente e delle
risorse naturali ed alla conservazione dello spazio  naturale  e  del
paesaggio  mediante  l'instaurazione  e  il  mantenimento  di  idonee
pratiche  di  produzione  agricola,  la  giunta  regionale,  a  norma
dell'art.  19  del  regolamento  C.E.E.  n.  797/85, adotta programmi
specifici che prevedono:
     a) la delimitazione delle zone significative agli effetti di cui
sopra. La delimitazione riguardera' in particolare i territori  della
regione  riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione
del Piano urbanistico territoriale di cui  alla  legge  regionale  27
dicembre   1983,  n.  52,  come  territori  che  rivestono  rilevante
importanza ecologica e paesaggistica;
     b)  gli  obiettivi  specifici  da perseguire nelle zone prese in
considerazione,   comprendendo    tra    questi    l'adattamento    e
l'orientamento  delle  produzioni  agricole secondo il fabbisogno dei
mercati nonche' la salvaguardia del reddito degli agricoltori;
     c)  le  pratiche di produzione agricola e zootecnica compatibili
con gli obiettivi da perseguire, con la specificazione delle regole e
dei  criteri  che debbono essere osservati, in particolare per quanto
riguarda  il  mantenimento  o  la  riduzione  dell'intensita'   delle
produzioni nonche' la densita' del bestiame richiesta;
     d)  un  regime di aiuto specifico consistente in un premio annuo
da concedere agli agricoltori che si  impegnano,  per  almeno  cinque
anni, ad instaurare o mantenere le pratiche di produzione di cui alla
lettera c). Il premio e' concesso nel limite massimo  di  400  E.C.U.
per  ogni  ettaro  assoggettato all'impegno. Tale limite e' ridotto a
240  E.C.U.  per  i   beneficiari   che   percepiscono   l'indennita'
compensativa  di  cui  all'art.  18. L'importo e la durata del premio
sono determinati in funzione dell'impegno assunto dall'agricoltore.
   2. I programmi specifici di cui al primo comma sono trasmessi alla
Commissione C.E.E. per le decisioni della stessa anche in ordine alla
partecipazione del FEOGA previsto dall'art. 19-quater del regolamento
C.E.E. n. 797/85.