Art. 21. Programmi specifici - Regime di aiuto 1. Al fine di contribuire alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ed alla conservazione dello spazio naturale e del paesaggio mediante l'instaurazione e il mantenimento di idonee pratiche di produzione agricola, la giunta regionale, a norma dell'art. 19 del regolamento C.E.E. n. 797/85, adotta programmi specifici che prevedono: a) la delimitazione delle zone significative agli effetti di cui sopra. La delimitazione riguardera' in particolare i territori della regione riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, come territori che rivestono rilevante importanza ecologica e paesaggistica; b) gli obiettivi specifici da perseguire nelle zone prese in considerazione, comprendendo tra questi l'adattamento e l'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati nonche' la salvaguardia del reddito degli agricoltori; c) le pratiche di produzione agricola e zootecnica compatibili con gli obiettivi da perseguire, con la specificazione delle regole e dei criteri che debbono essere osservati, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensita' delle produzioni nonche' la densita' del bestiame richiesta; d) un regime di aiuto specifico consistente in un premio annuo da concedere agli agricoltori che si impegnano, per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere le pratiche di produzione di cui alla lettera c). Il premio e' concesso nel limite massimo di 400 E.C.U. per ogni ettaro assoggettato all'impegno. Tale limite e' ridotto a 240 E.C.U. per i beneficiari che percepiscono l'indennita' compensativa di cui all'art. 18. L'importo e la durata del premio sono determinati in funzione dell'impegno assunto dall'agricoltore. 2. I programmi specifici di cui al primo comma sono trasmessi alla Commissione C.E.E. per le decisioni della stessa anche in ordine alla partecipazione del FEOGA previsto dall'art. 19-quater del regolamento C.E.E. n. 797/85.