Art. 22.
                Beneficiari e investimenti ammissibili
 
   1.  A  norma  dell'art.  20 del regolamento C.E.E. n. 797/85, alle
aziende agricole singole o associate, i cui conduttori  rivestono  la
qualifica  di  imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del
precedente art. 3 sono concessi aiuti per i seguenti investimenti:
     a)   imboschimento   di   terreni   aziendali  per  i  quali  la
destinazione a colture agrarie ad a pascolo non  e'  convenientemente
praticabile  in  dipendenza  di  fattori  negativi,  quali  eccessiva
pendenza,  scarsa  profondita',  lontananza  dal  centro   aziendale,
modesta estensione. L'imboschimento deve interessare prioritariamente
i terreni abbandonati, fortemente acclivi, nudi o  cespugliati,  allo
scopo  di  insediarvi  boschi  permanenti,  con  funzione primaria di
conservazione del suolo e regimazione  delle  acque.  L'imboschimento
puo'  essere  realizzato anche mediante impianti specializzati per la
produzione del legno con specie pregiate  e  a  rapido  accrescimento
nonche',  nei  terreni  a  specifica vocazione, mediante impianti con
specie tartufigene;
     b)   miglioramento   delle  superfici  boscate,  in  particolare
mediante:
     1) ricostituzione di boschi cedui radi, degradati o percorsi dal
fuoco;
     2)  conversione di boschi cedui in fustaie, con priorita' per le
formazioni che hanno superato i  normali  turni  di  utilizzazione  e
nelle  quali  si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi
favorevoli alla conversione medesima;
     3) miglioramento dei castagneti mediante innesti di cultivars di
marroni ed interventi per la lotta contro il cancro corticale  ed  il
mal dell'inchiostro;
     c) installazione e sistemazione di fasce frangivento;
     d)  realizzazione  di fasce parafuoco e di viali tagliafuoco con
pista di servizio transitabile a fondo naturale;
     e)  costituzione  di  riserve  d'acqua,  variamente  realizzate,
dislocate in punti facilmente accessibili;
     f)  costruzione di strade forestali in connessione ad interventi
di miglioramento e di utilizzazione dei  boschi.  E'  data  priorita'
alle  strade  a  servizio  di  complessi  boscati  in  funzione della
maggiore estensione di questi.
   2.  Tra  le  spese  di  investimento sono ammissibili anche quelle
necessarie per l'adattamento del macchinario agricolo  ai  lavori  di
forestazione e silvicoltura.
   3.  Il  volume massimo degli investimenti ammissibili all'aiuto e'
di 40.000 ECU per azienda, con  il  limite  di  10.000  ECU  per  gli
investimenti  destinati  al  miglioramento delle superfici boscate di
cui alla lettera b) del secondo comma e con i seguenti limiti massimi
di spesa ammissibile:
     a) 1.800 ECU per ettaro per le opere di imboschimento;
     b)  300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate
e la sistemazione di frangivento;
     c)  90  ECU  per  ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti
d'acqua;
     d) 14.400 ECU per chilometro di strada forestale.
   4.  L'aiuto,  sotto  forma  di  contributo in conto capitale sulla
spesa accertata e ammissibile,  e'  concesso  fino  alla  concorrenza
massima delle seguenti misure:
    90 per cento per l'impianto di boschi permanenti;
    80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni;
    80 per cento per la costruzione di strade forestali;
    60  per  cento  per  tutti  gli altri investimenti considerati al
primo comma.
   5.  Su  richiesta  degli  imprenditori  che  intendono beneficiare
dell'aiuto, le comunita' montane, a norma del terzo comma dell'art. 1
e del primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 47/83, possono
effettuare la progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi,
limitatamente   agli  investimenti  che  ricadono  nei  territori  di
rispettiva competenza classificati montani  ai  sensi  della  vigente
normativa.
   6.  In  tal caso, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento
delle spese sostenute  dalla  comunita'  montana  e'  determinato  in
misura   fissa  pari  alla  differenza  tra  le  misure  massime  dei
contributi stabilite  al  quarto  comma  ed  il  costo  totale  degli
investimenti  calcolato  in  base  agli importi massimi imputabili ed
ammissibili stabiliti al terzo comma.
   7.  La  quota a carico dell'imprenditore e' versata alla comunita'
montana  con  modalita'   preventivamente   stabilite   nell'apposita
convenzione prevista al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale
n. 47/83.
   8.  La  restante  parte  della spesa, fino a concorrenza del costo
totale effettivamente sostenuto dalla comunita' montana  e'  posta  a
carico  del  bilancio  regionale, a norma del terzo comma dell'art. 3
della legge regionale n. 47/83.
   9.  Le  domande  per  beneficiare dei contributi sono inviate alla
giunta regionale entro il 30  aprile  di  ogni  anno,  corredate  del
progetto esecutivo dei lavori.
   10.  Qualora  gli investimenti vengano realizzati con le modalita'
di cui al quinto comma, la domanda di contributo e'  formulata  dalla
comunita'  montana  competente per territorio e deve essere corredata
anche di copia della convenzione di cui al settimo comma.
   11.   I   contributi   sono   concessi   dalla   giunta  regionale
contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo di lavori.
   12. L'aiuto agli investimenti forestali di cui al primo comma puo'
essere  concesso  anche  ai  conduttori  agricoli   che   beneficiano
dell'aiuto  alla estensivizzazione previsto dal regolamento C.E.E. n.
1760/87.