Art. 22. Beneficiari e investimenti ammissibili 1. A norma dell'art. 20 del regolamento C.E.E. n. 797/85, alle aziende agricole singole o associate, i cui conduttori rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del precedente art. 3 sono concessi aiuti per i seguenti investimenti: a) imboschimento di terreni aziendali per i quali la destinazione a colture agrarie ad a pascolo non e' convenientemente praticabile in dipendenza di fattori negativi, quali eccessiva pendenza, scarsa profondita', lontananza dal centro aziendale, modesta estensione. L'imboschimento deve interessare prioritariamente i terreni abbandonati, fortemente acclivi, nudi o cespugliati, allo scopo di insediarvi boschi permanenti, con funzione primaria di conservazione del suolo e regimazione delle acque. L'imboschimento puo' essere realizzato anche mediante impianti specializzati per la produzione del legno con specie pregiate e a rapido accrescimento nonche', nei terreni a specifica vocazione, mediante impianti con specie tartufigene; b) miglioramento delle superfici boscate, in particolare mediante: 1) ricostituzione di boschi cedui radi, degradati o percorsi dal fuoco; 2) conversione di boschi cedui in fustaie, con priorita' per le formazioni che hanno superato i normali turni di utilizzazione e nelle quali si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi favorevoli alla conversione medesima; 3) miglioramento dei castagneti mediante innesti di cultivars di marroni ed interventi per la lotta contro il cancro corticale ed il mal dell'inchiostro; c) installazione e sistemazione di fasce frangivento; d) realizzazione di fasce parafuoco e di viali tagliafuoco con pista di servizio transitabile a fondo naturale; e) costituzione di riserve d'acqua, variamente realizzate, dislocate in punti facilmente accessibili; f) costruzione di strade forestali in connessione ad interventi di miglioramento e di utilizzazione dei boschi. E' data priorita' alle strade a servizio di complessi boscati in funzione della maggiore estensione di questi. 2. Tra le spese di investimento sono ammissibili anche quelle necessarie per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori di forestazione e silvicoltura. 3. Il volume massimo degli investimenti ammissibili all'aiuto e' di 40.000 ECU per azienda, con il limite di 10.000 ECU per gli investimenti destinati al miglioramento delle superfici boscate di cui alla lettera b) del secondo comma e con i seguenti limiti massimi di spesa ammissibile: a) 1.800 ECU per ettaro per le opere di imboschimento; b) 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento; c) 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua; d) 14.400 ECU per chilometro di strada forestale. 4. L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa accertata e ammissibile, e' concesso fino alla concorrenza massima delle seguenti misure: 90 per cento per l'impianto di boschi permanenti; 80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni; 80 per cento per la costruzione di strade forestali; 60 per cento per tutti gli altri investimenti considerati al primo comma. 5. Su richiesta degli imprenditori che intendono beneficiare dell'aiuto, le comunita' montane, a norma del terzo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 47/83, possono effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi, limitatamente agli investimenti che ricadono nei territori di rispettiva competenza classificati montani ai sensi della vigente normativa. 6. In tal caso, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento delle spese sostenute dalla comunita' montana e' determinato in misura fissa pari alla differenza tra le misure massime dei contributi stabilite al quarto comma ed il costo totale degli investimenti calcolato in base agli importi massimi imputabili ed ammissibili stabiliti al terzo comma. 7. La quota a carico dell'imprenditore e' versata alla comunita' montana con modalita' preventivamente stabilite nell'apposita convenzione prevista al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 47/83. 8. La restante parte della spesa, fino a concorrenza del costo totale effettivamente sostenuto dalla comunita' montana e' posta a carico del bilancio regionale, a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 47/83. 9. Le domande per beneficiare dei contributi sono inviate alla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate del progetto esecutivo dei lavori. 10. Qualora gli investimenti vengano realizzati con le modalita' di cui al quinto comma, la domanda di contributo e' formulata dalla comunita' montana competente per territorio e deve essere corredata anche di copia della convenzione di cui al settimo comma. 11. I contributi sono concessi dalla giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo di lavori. 12. L'aiuto agli investimenti forestali di cui al primo comma puo' essere concesso anche ai conduttori agricoli che beneficiano dell'aiuto alla estensivizzazione previsto dal regolamento C.E.E. n. 1760/87.