Art. 23. Corsi di formazione e perfezionamento professionale 1. Per l'attuazione del regime di aiuti particolari isituito dall'art. 21 del regolamento C.E.E. n. 797/85, allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori, gli enti delegati di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, anche secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge medesima, sono autorizzati ad includere nelle proposte di piano delle attivita' di formazione professionale per il settore agricolo le seguenti iniziative: a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, partecipi di impresa familiare e salariati agricoli che hanno superato l'eta' della scuola dell'obbligo nonche' corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'accesso alla formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale; b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative agricole; c) corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui al precedente art. 13. 2. Il programma dettagliato dei corsi e i relativi contenuti saranno comunicati alla Commissione C.E.E. al momento della loro definizione. 3. I corsi e i tirocini di cui alle lettere a) e b) del primo comma hanno durata non inferiore alle 150 ore ed i loro contenuti didattici sono stabiliti in relazione alle specifiche richieste ed alle effettive necessita' dei soggetti interessati a parteciparvi. 4. I corsi di formazione complementare di cui alla lettera c) hanno durata non inferiore alle 250 ore, cosi' articolate per contenuti didattici teorici e pratici: conduzione aziendale: 50 ore; agronomia e coltivazione: 45 ore; tecniche di allevamento: 20 ore; legislazione fiscale e tributaria: 10 ore; legislazione e diritto agrario: 15 ore; antinfortunistica e igiene del lavoro: 10 ore; attivita' di tirocinio presso strutture produttive sulle tematiche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 100 ore. 5. In sede di proposte dei programmi di formazione professionale formulate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, per i corsi di cui al primo comma e' fatto esplicito riferimento al regolamento C.E.E. n. 797/85. 6. Nella fase attuativa dei corsi si applicano le norme in materia di formazione professionale di cui alla citata legge regionale 69 del 1981, al regolamento di attuazione n. 3 del 7 ottobre 1982 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 7. L'aiuto di cui al primo comma consiste in un contributo pari a 7.000 E.C.U., per ogni persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, a copertura delle spese di organizzazione e svolgimento dei corsi e tirocini medesimi. Di tale importo 2.500 E.C.U. sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali. 8. Del contributo complessivo di cui al sesto comma almeno un terzo deve essere erogato a favore di ciscun partecipante che abbia frequantato i corsi e tirocini nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari innanzi richiamate.