Art. 23.
         Corsi di formazione e perfezionamento professionale
 
   1.  Per  l'attuazione  del  regime  di  aiuti particolari isituito
dall'art.  21  del  regolamento  C.E.E.  n.  797/85,  allo  scopo  di
migliorare  la  qualificazione  professionale  degli agricoltori, gli
enti delegati di cui all'art. 5  della  legge  regionale  21  ottobre
1981,  n. 69, anche secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art.
7 della legge medesima, sono autorizzati ad includere nelle  proposte
di  piano  delle attivita' di formazione professionale per il settore
agricolo le seguenti iniziative:
     a)   corsi   o  tirocini  di  formazione  e  di  perfezionamento
professionale per imprenditori,  partecipi  di  impresa  familiare  e
salariati   agricoli   che   hanno   superato   l'eta'  della  scuola
dell'obbligo nonche' corsi o tirocini di formazione complementare  di
tali  persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento
qualitativo  della  produzione,   all'applicazione   di   metodi   di
produzione  compatibili con le esigenze della protezione dello spazio
naturale e all'accesso alla formazione necessaria per lo sfruttamento
della loro superficie forestale;
     b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori
di associazioni di produttori e di cooperative agricole;
     c)  corsi  di formazione complementare, necessari per conseguire
il livello di formazione professionale di cui al precedente art.  13.
   2.  Il  programma  dettagliato  dei  corsi  e i relativi contenuti
saranno comunicati alla Commissione  C.E.E.  al  momento  della  loro
definizione.
   3.  I  corsi  e  i  tirocini di cui alle lettere a) e b) del primo
comma hanno durata non inferiore alle 150 ore  ed  i  loro  contenuti
didattici  sono  stabiliti  in relazione alle specifiche richieste ed
alle effettive necessita' dei soggetti interessati a parteciparvi.
   4.  I  corsi  di  formazione  complementare di cui alla lettera c)
hanno durata  non  inferiore  alle  250  ore,  cosi'  articolate  per
contenuti didattici teorici e pratici:
    conduzione aziendale: 50 ore;
    agronomia e coltivazione: 45 ore;
    tecniche di allevamento: 20 ore;
    legislazione fiscale e tributaria: 10 ore;
    legislazione e diritto agrario: 15 ore;
    antinfortunistica e igiene del lavoro: 10 ore;
    attivita'   di   tirocinio   presso  strutture  produttive  sulle
tematiche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 100 ore.
   5.  In  sede di proposte dei programmi di formazione professionale
formulate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981,
n.  69,  per  i  corsi  di  cui  al  primo  comma  e' fatto esplicito
riferimento al regolamento C.E.E. n. 797/85.
   6. Nella fase attuativa dei corsi si applicano le norme in materia
di formazione professionale di cui alla citata legge regionale 69 del
1981,  al  regolamento  di  attuazione n. 3 del 7 ottobre 1982 e loro
successive modificazioni ed integrazioni.
   7.  L'aiuto di cui al primo comma consiste in un contributo pari a
7.000 E.C.U., per ogni persona che abbia  seguito  corsi  o  tirocini
completi, a copertura delle spese di organizzazione e svolgimento dei
corsi  e  tirocini  medesimi.  Di  tale  importo  2.500  E.C.U.  sono
riservati  ai  corsi  o  ai  tirocini  complementari  concernenti  il
riorientamento  della  produzione,  l'applicazione  dei   metodi   di
produzione  compatibili  con la protezione dello spazio naturale e lo
sfruttamento delle superfici forestali.
   8.  Del  contributo  complessivo  di  cui al sesto comma almeno un
terzo deve essere erogato a favore di ciscun partecipante  che  abbia
frequantato  i  corsi  e  tirocini nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari innanzi richiamate.