Art. 24.
                  Centri di formazione professionale
 
   1. Nell'ambito del regime di aiuti previsto dall'art. 23, oltre il
convenzionamento con i centri esistenti per  la  realizzazione  delle
attivita'  di  promozione su iniziativa della Regione, possono essere
realizzati centri di formazione  professionale  nelle  zone  agricole
svantaggiate,  riconosciute  ai  sensi  degli  articoli  2  e 3 della
Direttiva C.E.E. n. 268/75, che ne sono attualmente sprovviste.
   2.  Le  spese sostenute per la realizzazione e il funzionamento di
detti centri, sempreche'  non  possano  beneficiare  di  altri  aiuti
comunitari,  sono  imputabili  al  FEOGA  fino alla concorrenza di un
importo massimo di 400.000 ECU per centro.