Art. 24. Centri di formazione professionale 1. Nell'ambito del regime di aiuti previsto dall'art. 23, oltre il convenzionamento con i centri esistenti per la realizzazione delle attivita' di promozione su iniziativa della Regione, possono essere realizzati centri di formazione professionale nelle zone agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva C.E.E. n. 268/75, che ne sono attualmente sprovviste. 2. Le spese sostenute per la realizzazione e il funzionamento di detti centri, sempreche' non possano beneficiare di altri aiuti comunitari, sono imputabili al FEOGA fino alla concorrenza di un importo massimo di 400.000 ECU per centro.