Art. 26.
                  Disposizioni di carattere generale
 
   1.  Nell'applicazione della presente legge, gli aiuti previsti dai
precedenti articoli sono prioritariamente accordati nell'ambito delle
disponibilita'  finanziarie  e delle domande presenti in ciascun anno
di operativita',  alle  iniziative  ricadenti  nell'ambito  dell'area
interessata  dal  "Programma Integrato Mediterraneo" per l'Umbria, di
cui al Regolamento C.E.E. n. 2088/85.