Art. 26. Disposizioni di carattere generale 1. Nell'applicazione della presente legge, gli aiuti previsti dai precedenti articoli sono prioritariamente accordati nell'ambito delle disponibilita' finanziarie e delle domande presenti in ciascun anno di operativita', alle iniziative ricadenti nell'ambito dell'area interessata dal "Programma Integrato Mediterraneo" per l'Umbria, di cui al Regolamento C.E.E. n. 2088/85.