Art. 28. Abrogazione 1. Le leggi regionali n. 37 e 38 del 20 luglio 1979, ad eccezione dell'art. 4 di quest'ultima, recante norme per l'attuazione delle Direttive C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 1972 e n. 268 del 1975, sono abrogate. 2. A norma dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85, gli aiuti previsti dalle leggi regionali di cui al precedente comma si continuano ad applicare alle domande presentate anteriormente al 30 settembre 1985, nel rispetto, per quelle presentate dal 1 aprile 1985, dei divieti e delle restrizioni di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge e all'art. 8, paragrafo 4, del citato regolamento.