Art. 28.
                             Abrogazione
 
   1.  Le leggi regionali n. 37 e 38 del 20 luglio 1979, ad eccezione
dell'art. 4 di quest'ultima, recante  norme  per  l'attuazione  delle
Direttive  C.E.E.  numeri  159, 160 e 161 del 1972 e n. 268 del 1975,
sono abrogate.
   2.  A  norma  dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n.
797/85, gli aiuti previsti dalle leggi regionali di cui al precedente
comma   si   continuano   ad   applicare   alle   domande  presentate
anteriormente  al  30  settembre  1985,  nel  rispetto,  per   quelle
presentate dal 1 aprile 1985, dei divieti e delle restrizioni di cui
al terzo comma  dell'art.  8  della  presente  legge  e  all'art.  8,
paragrafo 4, del citato regolamento.