Art. 29. Norma finanziaria 1. All'individuazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sara' provveduto con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 31 marzo 1988 MANDARINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale in data 23 gennaio 1987 (atto n. 372) e in data 29 febbraio 1988 (atto n. 666) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 28 marzo 1988. ------------------------------------------------------- (Omissis).