Art. 29.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'individuazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge sara' provveduto  con  legge
di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 31 marzo 1988
 
                              MANDARINI
 
  La  presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale in
data 23 gennaio 1987 (atto n. 372) e in data 29 febbraio  1988  (atto
n.  666)  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 28 marzo
1988.
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   (Omissis).