Art. 3.
                 Definizione di imprenditore agricolo
                         a titolo principale
 
   1.  Ai  sensi  dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento C.E.E. n.
797/85, e' imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica
alla  attivita'  agricola  almeno  il  50 per cento del proprio tempo
complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno  il  50  per
cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.
   2.  Il  requisito  del reddito e' accertato sulla base dell'ultima
documentazione   fiscale    presentata.    Tuttavia    e'    facolta'
dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati
del  bilancio   aziendale   dell'ultimo   esercizio   precedente   la
presentazione  del  piano  o di quello medio dell'ultimo triennio, se
prodotto dagli imprenditori che tengono la contabilita' da almeno tre
anni.
   3.  Il  requisito  del  tempo  dedicato  all'attivita' agricola e'
valutato  con  riferimento  al  tempo  complessivo  annuo  di  lavoro
dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato entro il limite massimo di
2.800 ore, nonche'  sulla  base  del  fabbisogno  di  ore  di  lavoro
richiesto  dall'azienda,  quale  risulta  dagli accertamenti compiuti
dall'amministrazione  secondo  i   criteri   fissati   dalla   giunta
regionale.
   4.   Sono  inoltre  considerati  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche:
     a)  societa'  semplici, societa' di fatto o irregolari, societa'
collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione  di
aziende  agricole,  purche' la maggior parte dei componenti, compreso
l'amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al primo comma;
     b)   cooperative  agricole  costituite  a  norma  della  vigente
legislazione.