Art. 3. Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento C.E.E. n. 797/85, e' imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica alla attivita' agricola almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale. 2. Il requisito del reddito e' accertato sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata. Tuttavia e' facolta' dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio precedente la presentazione del piano o di quello medio dell'ultimo triennio, se prodotto dagli imprenditori che tengono la contabilita' da almeno tre anni. 3. Il requisito del tempo dedicato all'attivita' agricola e' valutato con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato entro il limite massimo di 2.800 ore, nonche' sulla base del fabbisogno di ore di lavoro richiesto dall'azienda, quale risulta dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla giunta regionale. 4. Sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche: a) societa' semplici, societa' di fatto o irregolari, societa' collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purche' la maggior parte dei componenti, compreso l'amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al primo comma; b) cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione.