Art. 4.
              Accertamento della capacita' professionale
 
    1.  Il  requisito  della  capacita'  professionale  e' presunto o
accertato con le modalita' di cui ai commi successivi.
   2.  Si  presume  in possesso del requisito suddetto l'imprenditore
che abbia conseguito un titolo  di  studio  universitario  nel  campo
agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore
ad indirizzo agrario o professionale agrario o  di  altra  scuola  di
indirizzo agrario equipollente.
   3.  Si  presume,  altresi',  in  possesso  del  requisito suddetto
l'imprenditore che abbia esercitato per  almeno  tre  anni  attivita'
agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di
impresa di cui all'art. 230- bis del Codice civile o come  lavoratore
agricolo.
   4.  Negli altri casi, il requisito e' accertato da una commissione
tecnica regionale, nominata dalla giunta regionale, presieduta da  un
dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a  livello
nazionale   nonche'   da   tre   rappresentanti  iscritti  agli  albi
professionali  dei  tecnici  agricoli  designati  congiuntamente  dai
relativi ordini professionali.