Art. 4. Accertamento della capacita' professionale 1. Il requisito della capacita' professionale e' presunto o accertato con le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Si presume in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente. 3. Si presume, altresi', in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia esercitato per almeno tre anni attivita' agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di impresa di cui all'art. 230- bis del Codice civile o come lavoratore agricolo. 4. Negli altri casi, il requisito e' accertato da una commissione tecnica regionale, nominata dalla giunta regionale, presieduta da un dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative a livello nazionale nonche' da tre rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati congiuntamente dai relativi ordini professionali.