Art. 5. Piano di miglioramento materiale dell'azienda 1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il piano di miglioramento materiale, formulato secondo lo schema approvato dalla giunta regionale, comporta: a) una descrizione della situazione iniziale; b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione; c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti. 2. Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di lavoro umano (U.L.U.) nell'azienda. 3. L'U.L.U. rappresenta il tempo massimo di lavoro in azienda attribuibile ad una unita' di personale nell'arco di un anno, che, ai fini dell'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85, e' pari al numero delle ore annue di lavoro stabilite dai contratti collettivi per operai salariati fissi in agricoltura, vigenti in Umbria nell'anno di presentazione del piano di miglioramento. 4. Il piano puo' essere presentato dai soggetti indicati all'art. 2 per le aziende in cui il reddito di lavoro per U.L.U. sia inferiore al reddito di riferimento di cui al successivo art. 7 e deve prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'importo di tale reddito stabilito per l'anno di presentazione del piano medesimo. 5. E', tuttavia, ammissibile al regime di aiuti anche il piano che non consegua le finalita' di cui al primo comma, qualora sia dimostrato che la sua realizzazione e' indispensabile per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per U.L.U. nell'azienda interessata. 6. Nel caso di aziende associate di cui al terzo comma dell'art. 2 il piano puo' riguardare l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai singoli membri. 7. La durata del piano e' stabilita in relazione al tipo ed entita' degli investimenti programmati e non potra' comunque essere superiore ad anni sei. 8. Il piano di miglioramento e' redatto, di norma, da un tecnico agricolo iscritto all'albo o dallo stesso imprenditore agricolo, se in possesso di un titolo di studio "in campo agrario" di cui al secondo comma dell'art. 4. Per la formulazione del piano i soggetti di cui sopra possono avvalersi dell'assistenza dei tecnici dei nuclei operativi di base costituiti ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41. 9. Le strutture immobili realizzate in attuazione del piano di miglioramento sono soggette ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di ultimazione del piano.