Art. 5.
            Piano di miglioramento materiale dell'azienda
 
   1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il piano di miglioramento
materiale,  formulato  secondo  lo  schema  approvato  dalla   giunta
regionale, comporta:
     a) una descrizione della situazione iniziale;
     b)  una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita
in base ad un bilancio di previsione;
     c)   l'indicazione   delle   misure  e,  in  particolare,  degli
investimenti previsti.
   2. Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati
dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia
e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo
e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di  lavoro
umano (U.L.U.) nell'azienda.
   3.  L'U.L.U.  rappresenta  il  tempo  massimo di lavoro in azienda
attribuibile ad una unita' di personale nell'arco di un anno, che, ai
fini  dell'applicazione  del regolamento C.E.E. n. 797/85, e' pari al
numero delle ore annue di lavoro stabilite dai  contratti  collettivi
per   operai  salariati  fissi  in  agricoltura,  vigenti  in  Umbria
nell'anno di presentazione del piano di miglioramento.
   4.  Il piano puo' essere presentato dai soggetti indicati all'art.
2 per le aziende in cui il reddito di lavoro per U.L.U. sia inferiore
al  reddito  di  riferimento  di  cui  al  successivo  art.  7 e deve
prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di  un
reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'importo di tale
reddito stabilito per l'anno di presentazione del piano medesimo.
   5. E', tuttavia, ammissibile al regime di aiuti anche il piano che
non consegua  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma,  qualora  sia
dimostrato  che  la sua realizzazione e' indispensabile per mantenere
il livello attuale del reddito  da  lavoro  per  U.L.U.  nell'azienda
interessata.
   6. Nel caso di aziende associate di cui al terzo comma dell'art. 2
il  piano   puo'   riguardare   l'azienda   associata   come   anche,
eventualmente,  le  frazioni  delle aziende che rimangono gestite dai
singoli membri.
   7.  La  durata  del  piano  e'  stabilita  in relazione al tipo ed
entita' degli investimenti programmati e non potra'  comunque  essere
superiore ad anni sei.
   8.  Il  piano di miglioramento e' redatto, di norma, da un tecnico
agricolo iscritto all'albo o dallo stesso imprenditore  agricolo,  se
in  possesso  di  un  titolo  di  studio "in campo agrario" di cui al
secondo comma dell'art. 4. Per la formulazione del piano  i  soggetti
di cui sopra possono avvalersi dell'assistenza dei tecnici dei nuclei
operativi di base  costituiti  ai  sensi  della  legge  regionale  20
ottobre 1983, n. 41.
   9.  Le  strutture  immobili  realizzate in attuazione del piano di
miglioramento sono soggette ad un vincolo di  destinazione  decennale
decorrente dalla data di ultimazione del piano.