Art. 6.
                      Contabilita' semplificata
 
   1. La contabilita' semplificata di cui all'art. 2 comporta almeno:
     a)  la  registrazione delle entrate e delle spese, sulla base di
documenti giustificativi delle stesse;
     b)  la elaborazione di un bilancio annuale, concernente lo stato
dell'attivo e del passivo dell'azienda eventualmente integrato da una
relazione e da un conto economico di costi e ricavi;
secondo le modalita' indicate dalla giunta regionale.
   2.  Copia  del  bilancio  di  ciascun  esercizio e' trasmessa alla
giunta regionale entro il primo trimestre di ogni anno, a partire  da
quello dell'inizio di attuazione del piano.
   3. L'azienda e' tenuta a conservare le registrazioni e i documenti
giustificativi, di cui al precedente primo comma, per  almeno  cinque
anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.
   4.  La  giunta  regionale  emana  disposizioni  per  garantire  la
segretezza dei dati di bilancio di cui al secondo comma.