Art. 6. Contabilita' semplificata 1. La contabilita' semplificata di cui all'art. 2 comporta almeno: a) la registrazione delle entrate e delle spese, sulla base di documenti giustificativi delle stesse; b) la elaborazione di un bilancio annuale, concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda eventualmente integrato da una relazione e da un conto economico di costi e ricavi; secondo le modalita' indicate dalla giunta regionale. 2. Copia del bilancio di ciascun esercizio e' trasmessa alla giunta regionale entro il primo trimestre di ogni anno, a partire da quello dell'inizio di attuazione del piano. 3. L'azienda e' tenuta a conservare le registrazioni e i documenti giustificativi, di cui al precedente primo comma, per almeno cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. 4. La giunta regionale emana disposizioni per garantire la segretezza dei dati di bilancio di cui al secondo comma.