Art. 7.
                        Reddito di riferimento
 
   1.  La  giunta  regionale,  entro  il 30 novembre di ciascun anno,
determina il reddito di riferimento per  l'anno  successivo,  tenendo
conto  dei  dati  forniti  dall'ISTAT relativamente alle retribuzioni
medie  pro-capite  dei  lavoratori  dipendenti  addetti  ai   settori
extra-agricoli   della  regione  nonche'  al  coefficiente  medio  di
incremento delle retribuzioni stesse nel triennio  precedente.  Entro
il   31   dicembre   la   giunta   regionale  comunica  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste il reddito di riferimento come sopra
determinato.
   2.  Il  livello  del  reddito  di  riferimento  non  puo' superare
l'ammontare della retribuzione lorda media regionale  dei  dipendenti
addetti ai settori extra-agricoli.
   3.  Nella  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge e
limitatamente all'anno 1986, il reddito  di  riferimento  e'  fissato
nell'importo di L. 20.093.000.