Art. 7. Reddito di riferimento 1. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, determina il reddito di riferimento per l'anno successivo, tenendo conto dei dati forniti dall'ISTAT relativamente alle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli della regione nonche' al coefficiente medio di incremento delle retribuzioni stesse nel triennio precedente. Entro il 31 dicembre la giunta regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il reddito di riferimento come sopra determinato. 2. Il livello del reddito di riferimento non puo' superare l'ammontare della retribuzione lorda media regionale dei dipendenti addetti ai settori extra-agricoli. 3. Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986, il reddito di riferimento e' fissato nell'importo di L. 20.093.000.