Art. 8. Investimenti ammissibili al regime di aiuti e numero dei piani accettabili 1. Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale di cui all'art. 5 devono essere finalizzati: a) al miglioramento qualitativo e alla riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato; b) all'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia; c) alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. 2. La concessione dell'aiuto e' esclusa o limitata qualora gli investimenti proposti abbiano come conseguenza un aumento delle produzioni dell'azienda che non trovano normale collocamento sui mercati e, in quanto tali, comprese tra quelle indicate nella deliberazione del consiglio delle Comunita' europee, adottata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85. 3. Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni possono essere preventivati tenendo conto delle indicazioni in materia fornite dalla programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni dell'aiuto attualmente fissate dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, del citato regolamento C.E.E. n. 797/85 per i seguenti settori: a) settore della produzione lattiero-casearia - la concessione dell'aiuto e' esclusa per investimenti che abbiano come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtu' degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento C.E.E. n. 857/84, modificato dal regolamento n. 590/85, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato all'azienda a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, di detto regolamento. In tal caso, l'aiuto e' subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a piu' di 40 per U.L.U. o a piu' di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 U.L.U., non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte; b) settore della produzione suina - la concessione dell'aiuto e' subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia prodotta in azienda ed e' limitata agli investimenti che consentono di raggiungere per quanto si riferisce alle domande presentate entro il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso, e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1987, i 400 posti per azienda, salvo condizioni e limitazioni diverse eventualmente stabilite dalla C.E.E., ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento n. 797/85, anche per gli anni successivi. La superficie coperta destinabile ad un suino da ingrasso non puo' superare mq 1,50 e quella destinabile ad una scrofa non puo' essere superiore a mq 9,75; c) settore della produzione delle uova e del pollame - la concessione di aiuti agli investimenti e' esclusa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Anche se possono essere comprese nel piano di miglioramento materiale dell'azienda, le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo nonche' di vitelli da macello non sono ammissibili al regime di aiuti. 5. Per gli altri tipi di bestiame puo' essere preso in considerazione soltanto il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento. 6. L'aiuto e' concesso per un volume di investimenti non superiore a 60.000 ECU per U.L.U. e 120.000 ECU per azienda. 7. Ai sensi dell'art. 6, commi da 1. a 4., del regolamento C.E.E. n. 797/85, per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui al quarto comma dell'art. 2, nelle quali tutti i membri soddisfano alle condizioni dell'art. 3, primo comma, i volumi massimi di investimento ammissibili all'aiuto per le aziende singole possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani relativi al settore dell'acquacoltura. 8. Le limitazioni stabilite al terzo comma per investimenti nei settori della produzione lattiero-casearia e della produzione suina possono essere superati con le modalita' di cui al settimo comma solo nel caso di una azienda risultante dal una fusione totale. 9. Nelle ipotesi previste al settimo e all'ottavo comma i massimali per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono superare: n. 120 vacche; tre volte il numero dei posti per i suini stabilito al terzo comma; 360.000 E.C.U. di investimenti. 10. Qualora trattasi di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un'azienda agricola, la concessione degli aiuti di cui all'art. 9, nonche' l'eventuale superamento del volume massimo di investimenti previsto al nono comma, sono subordinati a specifica autorizzazione della commissione C.E.E., come stabilito dall'art. 6, paragrafo 5, del regolamento C.E.E. n. 797/85. 11. Gli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 2, possono presentare un altro piano di miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo. 12. Il numero di piani accettabili nel periodo di sei anni, decorrenti dall'approvazione del primo piano, e' limitato a due ed il volume totale degli investimenti ammissibile non puo' essere superiore ai massimali stabiliti ai precedenti commi.