Art. 8.
             Investimenti ammissibili al regime di aiuti
                    e numero dei piani accettabili
 
   1.  Gli  investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale
di cui all'art. 5 devono essere finalizzati:
     a)  al  miglioramento  qualitativo  e  alla  riconversione della
produzione, in funzione delle esigenze del mercato;
     b)  all'adattamento  dell'azienda  al fine di ridurre i costi di
produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare
risparmi di energia;
     c) alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.
   2.  La  concessione  dell'aiuto  e' esclusa o limitata qualora gli
investimenti proposti  abbiano  come  conseguenza  un  aumento  delle
produzioni  dell'azienda  che  non  trovano  normale collocamento sui
mercati e,  in  quanto  tali,  comprese  tra  quelle  indicate  nella
deliberazione  del  consiglio  delle  Comunita'  europee, adottata ai
sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85.
   3.  Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni
possono  essere  preventivati  tenendo  conto  delle  indicazioni  in
materia  fornite  dalla  programmazione  nazionale  e regionale e nel
rispetto  delle  limitazioni  ed  esclusioni  dell'aiuto  attualmente
fissate  dall'art.  3,  paragrafi  3,  4  e 5, del citato regolamento
C.E.E. n. 797/85 per i seguenti settori:
     a)  settore  della produzione lattiero-casearia - la concessione
dell'aiuto e' esclusa per investimenti che abbiano  come  conseguenza
un  superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtu'
degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento C.E.E. n. 857/84,  modificato
dal   regolamento   n.  590/85,  salvo  qualora  un  quantitativo  di
riferimento  supplementare  sia   stato   precedentemente   accordato
all'azienda  a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), o ottenuto
tramite un trasferimento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, di  detto
regolamento.  In tal caso, l'aiuto e' subordinato alla condizione che
l'investimento non porti il numero di vacche da latte a  piu'  di  40
per  U.L.U.  o  a  piu'  di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di
oltre 1,5 U.L.U., non comporti un aumento di oltre il  15  per  cento
del numero di vacche da latte;
     b) settore della produzione suina - la concessione dell'aiuto e'
subordinata  alla  condizione   che,   a   piano   ultimato,   almeno
l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia
prodotta in azienda ed e' limitata agli investimenti  che  consentono
di  raggiungere per quanto si riferisce alle domande presentate entro
il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso,
e,  per  quanto riguarda le domande presentate tra il 1 gennaio e il
31 dicembre 1987,  i  400  posti  per  azienda,  salvo  condizioni  e
limitazioni  diverse  eventualmente  stabilite dalla C.E.E., ai sensi
dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento n. 797/85,  anche  per  gli
anni  successivi.  La  superficie  coperta destinabile ad un suino da
ingrasso non puo' superare mq 1,50 e quella destinabile ad una scrofa
non puo' essere superiore a mq 9,75;
     c)  settore  della  produzione  delle  uova  e  del pollame - la
concessione di aiuti agli investimenti e'  esclusa  a  partire  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  Anche  se  possono  essere comprese nel piano di miglioramento
materiale dell'azienda, le spese relative all'acquisto di  terre,  di
bestiame  vivo suino e avicolo nonche' di vitelli da macello non sono
ammissibili al regime di aiuti.
   5.   Per   gli  altri  tipi  di  bestiame  puo'  essere  preso  in
considerazione soltanto il  primo  acquisto  previsto  dal  piano  di
miglioramento.
   6. L'aiuto e' concesso per un volume di investimenti non superiore
a 60.000 ECU per U.L.U. e 120.000 ECU per azienda.
   7.  Ai sensi dell'art. 6, commi da 1. a 4., del regolamento C.E.E.
n. 797/85, per i piani  di  miglioramento  presentati  dalle  aziende
associate  di  cui  al  quarto comma dell'art. 2, nelle quali tutti i
membri soddisfano alle condizioni dell'art. 3, primo comma, i  volumi
massimi  di investimento ammissibili all'aiuto per le aziende singole
possono essere moltiplicati per il numero  delle  aziende  associate,
fatta eccezione per i piani relativi al settore dell'acquacoltura.
   8.  Le  limitazioni  stabilite al terzo comma per investimenti nei
settori della produzione lattiero-casearia e della  produzione  suina
possono essere superati con le modalita' di cui al settimo comma solo
nel caso di una azienda risultante dal una fusione totale.
   9.  Nelle  ipotesi  previste  al  settimo  e  all'ottavo  comma  i
massimali per azienda associata, comprese eventualmente  le  frazioni
delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima,
non possono superare:
    n. 120 vacche;
    tre  volte  il  numero  dei  posti per i suini stabilito al terzo
comma;
    360.000 E.C.U. di investimenti.
   10.  Qualora  trattasi  di  cooperative aventi come unico scopo la
gestione di un'azienda agricola, la concessione degli  aiuti  di  cui
all'art.  9,  nonche'  l'eventuale  superamento del volume massimo di
investimenti previsto al nono comma,  sono  subordinati  a  specifica
autorizzazione  della commissione C.E.E., come stabilito dall'art. 6,
paragrafo 5, del regolamento C.E.E. n. 797/85.
   11.  Gli  imprenditori  che,  dopo la realizzazione di un piano di
miglioramento, continuano a soddisfare le  condizioni  soggettive  ed
oggettive  di  cui  all'art.  2, possono presentare un altro piano di
miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo.
   12.  Il  numero  di  piani  accettabili  nel  periodo di sei anni,
decorrenti dall'approvazione del primo piano, e' limitato a due ed il
volume   totale   degli  investimenti  ammissibile  non  puo'  essere
superiore ai massimali stabiliti ai precedenti commi.