Art. 9.
              Tipi di misure di aiuto agli investimenti
                        garanzia fidejussoria
 
   1.  Gli  aiuti  agli  investimenti di cui all'art. 8 consistono in
contributi in conto capitale nella misura  del  35  per  cento  della
spesa   ammessa  per  la  realizzazione  di  opere  di  miglioramento
fondiario e del 20 per cento per  gli  altri  tipi  di  investimento,
elevabili rispettivamente fino al 45 per cento e fino al 30 per cento
nelle zone di montagna e svantaggiate di cui  agli  articoli  2  e  3
della direttiva C.E.E. n. 268/75.
   2. Le misure massime di contributo sopra stabilite sono maggiorate
di 10 punti per i piani di miglioramento presentati entro il 31 marzo
1988 o entro altra data successiva stabilita dalla C.E.E.
   3.  A  richiesta dell'imprenditore il contributo in conto capitale
puo' essere sostituito, in  tutto  o  in  parte,  da  un  equivalente
concorso   negli  interessi  relativi  ai  mutui  contratti,  per  la
realizzazione dei piani, con gli istituti  autorizzati  all'esercizio
del  credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei
mutui stessi, ovvero da una combinazione di queste forme.
   4.  A  norma  del  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 26 marzo 1986, per la concessione del concorso nel  pagamento
degli   interessi   sui   mutui   quindicennali   contratti   per  la
realizzazione dei piani di miglioramento aziendali, si applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  negli articoli 18,
primo comma, e 19 della legge 9 maggio  1975,  n.  153.  Il  concorso
negli  interessi  - attualizzato al tasso di attualizzazione previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  29  novembre
1985  vigente  alla  data  di stipulazione del contratto definitivo -
maggiorato dell'eventuale contributo concesso in conto capitale,  non
puo'  superare la misura massima degli aiuti previsti al primo comma.
   5.  A  norma  del settimo comma del citato decreto ministeriale 26
marzo 1986, a far tempo  dall'inizio  dell'ammortamento  le  rate  di
concorso  regionale,  a  richiesta  del  mutuatario,  possono  essere
attualizzate al tasso globale applicato all'operazione di mutuo.
   6.  In  tal caso, l'importo attualizzato del concorso regionale, a
scelta del mutuatario, puo' essere utilizzato:
     a)  a  diminuzione del valore capitale del mutuo, di modo che le
rate di ammortamento sono calcolate,  a  tasso  di  riferimento,  sul
valore capitale residuo;
     b)  a copertura di interessi relativi ad un ulteriore periodo di
preammortamento, al fine di differire l'inizio dell'ammortamento  del
mutuo a tasso di riferimento;
     c)  a  copertura  di  rate  iniziali di ammortamento del mutuo a
tasso di riferimento, al fine di  ridurre  il  numero  delle  rate  a
carico dell'imprenditore.
   7.  Gli  imprenditori  che  abbiano  ottenuto il nulla-osta per la
concessione del concorso negli interessi sui mutui, qualora non siano
in  grado di prestare sufficienti garanzie reali o personali, possono
ottenere da parte della sezione speciale del fondo  interbancario  di
cui  alla  legge  2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed
integrazioni, con le modalita' e i limiti previsti agli articoli 20 e
21  della legge 9 maggio 1975, n. 153, fidejussione per la differenza
tra l'ammontare del mutuo,  compresi  i  relativi  interessi,  ed  il
valore  cauzionale  delle  garanzie  offerte,  maggiorato  del valore
attualizzato del concorso negli interessi.
   8.  In alternativa alla suddetta garanzia sussidiaria, puo' essere
concessa, nei casi  previsti,  fidejussione  da  parte  dell'ente  di
sviluppo  agricolo in Umbria o da parte della cassa per la formazione
della proprieta' contadina.