Art. 9. Tipi di misure di aiuto agli investimenti garanzia fidejussoria 1. Gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 8 consistono in contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e del 20 per cento per gli altri tipi di investimento, elevabili rispettivamente fino al 45 per cento e fino al 30 per cento nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75. 2. Le misure massime di contributo sopra stabilite sono maggiorate di 10 punti per i piani di miglioramento presentati entro il 31 marzo 1988 o entro altra data successiva stabilita dalla C.E.E. 3. A richiesta dell'imprenditore il contributo in conto capitale puo' essere sostituito, in tutto o in parte, da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti, per la realizzazione dei piani, con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, ovvero da una combinazione di queste forme. 4. A norma del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 marzo 1986, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo comma, e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il concorso negli interessi - attualizzato al tasso di attualizzazione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo - maggiorato dell'eventuale contributo concesso in conto capitale, non puo' superare la misura massima degli aiuti previsti al primo comma. 5. A norma del settimo comma del citato decreto ministeriale 26 marzo 1986, a far tempo dall'inizio dell'ammortamento le rate di concorso regionale, a richiesta del mutuatario, possono essere attualizzate al tasso globale applicato all'operazione di mutuo. 6. In tal caso, l'importo attualizzato del concorso regionale, a scelta del mutuatario, puo' essere utilizzato: a) a diminuzione del valore capitale del mutuo, di modo che le rate di ammortamento sono calcolate, a tasso di riferimento, sul valore capitale residuo; b) a copertura di interessi relativi ad un ulteriore periodo di preammortamento, al fine di differire l'inizio dell'ammortamento del mutuo a tasso di riferimento; c) a copertura di rate iniziali di ammortamento del mutuo a tasso di riferimento, al fine di ridurre il numero delle rate a carico dell'imprenditore. 7. Gli imprenditori che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso negli interessi sui mutui, qualora non siano in grado di prestare sufficienti garanzie reali o personali, possono ottenere da parte della sezione speciale del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' e i limiti previsti agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi. 8. In alternativa alla suddetta garanzia sussidiaria, puo' essere concessa, nei casi previsti, fidejussione da parte dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria o da parte della cassa per la formazione della proprieta' contadina.