Art. 2. 1. L'autorizzazione di spesa, mediante trasferimenti agli enti locali, prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, concernente l'acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili da adibire a strutture permanenti dei servizi sociali, e' ulteriormente rinnovata per l'anno 1987 nella misura complessiva di L. 6.000.000.000, il predetto importo sara' iscritto al capitolo n. 14501 del bilancio regionale 1987. 2. Mediante trasferimenti agli enti locali e', altresi', autorizzata per l'anno 1987 la spesa di L. 4.000.000.000 per l'attuazione delle finalita' previste dall'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, in materia di impianti sportivi. La predetta somma di L. 4.000.000.000 sara' stanziata nel capitolo n. 17105 del bilancio regionale per l'anno 1987. 3. Il termine unificato per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, previsto dalle vigenti norme, limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo, si intende esteso alle richieste che saranno prodotte entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, e' aggiunto il seguente comma: "I contenuti, le modalita' ed i criteri attuativi dell'intervento di cui al precedente comma articolo restano disciplinati dalla deliberazione del consiglio regionale del Lazio n. 363 del 28 maggio 1987". 5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16851, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, e' destinato esclusivamente all'attuazione del programma destinato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone. 6. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, concernente: "Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali" nonche' il secondo comma dell'art. 3 della medesima legge regionale sono soppressi. 7. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16031 tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, e' destinato esclusivamente all'attuazione delle attivita' promosse dagli enti locali e dai consorzi di enti locali. 8. La Regione garantisce l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento del mutuo contratto dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44. 9. Il maggiore stanziamento di L. 100.000.000 previsto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), e' destinato esclusivamente allo studio di fattibilita' per un piano di sviluppo nel comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia. 10. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 15001, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, e' destinato esclusivamente ad interventi svolti dai comuni ed in istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 della suddetta legge. 11. Il maggiore stanziamento di L. 3.800.000.000 previsto al capitolo n. 10222, tabella B Spesa, e' destinato esclusivamente alla depurazione del lago di Nemi di cui alle leggi regionali 9 novembre 1981, n. 30 e 11 giugno 1986, n. 19. 12. Il maggiore stanziamento di L. 150.000.000 previsto al capitolo n. 16886, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, e' destinato esclusivamente all'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3 della suddetta legge e cosi' ripartito: a) lettera d) L. 50.000.000; b) lettera e) L. 140.000.000.