Art. 2.
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa,  mediante trasferimenti agli enti
locali, prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale  6
aprile    1985,    n.   33,   concernente   l'acquisizione   e/o   la
ristrutturazione di immobili da adibire a  strutture  permanenti  dei
servizi  sociali,  e'  ulteriormente  rinnovata per l'anno 1987 nella
misura complessiva di L. 6.000.000.000,  il  predetto  importo  sara'
iscritto al capitolo n. 14501 del bilancio regionale 1987.
   2.   Mediante   trasferimenti   agli  enti  locali  e',  altresi',
autorizzata  per  l'anno  1987  la  spesa  di  L.  4.000.000.000  per
l'attuazione   delle  finalita'  previste  dall'art.  5  della  legge
regionale 4 luglio 1979, n. 51, in materia di impianti  sportivi.  La
predetta  somma  di  L. 4.000.000.000 sara' stanziata nel capitolo n.
17105 del bilancio regionale per l'anno 1987.
   3.  Il  termine  unificato  per  la presentazione delle domande da
parte degli enti locali, previsto dalle vigenti norme,  limitatamente
agli  interventi  previsti  dal  presente articolo, si intende esteso
alle richieste che saranno prodotte entro i trenta giorni  successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  All'art.  4  della  legge  regionale 25 maggio 1987, n. 31, e'
aggiunto il seguente comma:
   "I  contenuti, le modalita' ed i criteri attuativi dell'intervento
di cui  al  precedente  comma  articolo  restano  disciplinati  dalla
deliberazione  del consiglio regionale del Lazio n. 363 del 28 maggio
1987".
   5.  Il  maggior  stanziamento  di  L.  1.000.000.000  previsto  al
capitolo n. 16851, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale  22
novembre  1982, n. 51, e' destinato esclusivamente all'attuazione del
programma destinato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone.
   6.  Il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale
22 settembre 1978, n. 60, concernente:  "Agevolazioni  e  provvidenze
per  la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi,
artigianali ed industriali" nonche'  il  secondo  comma  dell'art.  3
della medesima legge regionale sono soppressi.
   7.  Il  maggior  stanziamento  di  L.  1.000.000.000  previsto  al
capitolo n. 16031 tabella B Spesa, riferito alla legge  regionale  10
luglio  1978, n. 32, e' destinato esclusivamente all'attuazione delle
attivita' promosse dagli enti locali e dai consorzi di enti locali.
   8.  La  Regione garantisce l'iscrizione, nello stato di previsione
della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle  somme  per
il   pagamento  delle  quote  di  ammortamento  del  mutuo  contratto
dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo  del  Lazio)  ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44.
   9. Il maggiore stanziamento di L. 100.000.000 previsto al capitolo
n. 29852, elenco n. 4, lettera i), e' destinato  esclusivamente  allo
studio di fattibilita' per un piano di sviluppo nel comprensorio riva
destra del  Garigliano  comprendente  il  territorio  dei  comuni  di
Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.
   10.  Il  maggior  stanziamento  di  L.  1.000.000.000  previsto al
capitolo n. 15001, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale  18
settembre  1979,  n.  78,  e'  destinato esclusivamente ad interventi
svolti dai comuni ed in istituzioni scolastiche  di  cui  all'art.  3
della suddetta legge.
   11.  Il  maggiore  stanziamento  di  L.  3.800.000.000 previsto al
capitolo n. 10222, tabella B Spesa, e' destinato esclusivamente  alla
depurazione  del  lago di Nemi di cui alle leggi regionali 9 novembre
1981, n. 30 e 11 giugno 1986, n. 19.
   12.  Il  maggiore  stanziamento  di  L.  150.000.000  previsto  al
capitolo n. 16886, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale  20
marzo  1987,  n.  27,  e'  destinato esclusivamente all'attuazione di
quanto stabilito nell'art. 3 della suddetta legge e cosi'  ripartito:
     a) lettera d) L. 50.000.000;
     b) lettera e) L. 140.000.000.