Art. 4.
 
   1.  Per  l'anno 1987 e' autorizzato il rifinanziamento della legge
regionale 7 maggio 1985, n. 65, concernente  gli  interventi  per  la
realizzazione  del progetto Etruschi, per l'importo complessivo di L.
3.535.000.000, ripartito come segue:
    capitolo  n.  16250  "Spese per gli interventi di cui all'art. 2,
lettera  a),  della  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  65"   L.
100.000.000;
    capitolo  n.  16251  "Spese per gli interventi di cui all'art. 2,
lettera  b),  della  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  65"   L.
700.000.000;
    capitolo  n. 16252 "Contributi per gli interventi di cui all'art.
2, lettera c), della  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  65"  L.
1.035.000.000;
    capitolo  n.  16253  "Spese per gli interventi di cui all'art. 2,
lettera  d),  della  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  65"   L.
1.100.000.000;
    capitolo  n. 16254 "Contributi per gli interventi di cui all'art.
2, lettera e), della  legge  regionale  7  maggio  1985,  n.  65"  L.
500.000.000;
    capitolo  n. 16255 "Iniziative promozionali volte alla conoscenza
della cultura etrusca nel  mondo  della  scuola  (legge  regionale  7
maggio 1985, n. 65)" L. 100.000.000.