Art. 4. 1. Per l'anno 1987 e' autorizzato il rifinanziamento della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65, concernente gli interventi per la realizzazione del progetto Etruschi, per l'importo complessivo di L. 3.535.000.000, ripartito come segue: capitolo n. 16250 "Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65" L. 100.000.000; capitolo n. 16251 "Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65" L. 700.000.000; capitolo n. 16252 "Contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65" L. 1.035.000.000; capitolo n. 16253 "Spese per gli interventi di cui all'art. 2, lettera d), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65" L. 1.100.000.000; capitolo n. 16254 "Contributi per gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65" L. 500.000.000; capitolo n. 16255 "Iniziative promozionali volte alla conoscenza della cultura etrusca nel mondo della scuola (legge regionale 7 maggio 1985, n. 65)" L. 100.000.000.