Art. 10.
                          Criteri di massima
                per la compilazione delle graduatorie
 
   1.  Il  comune esamina le domande pervenute a norma del precedente
art. 9, effettua eventuali controlli onde accertare la regolarita'  e
veridicita',   quindi,   con  deliberazione  del  proprio  consiglio,
stabilisce l'ammissibilita'  delle  domande  stesse  in  relazione  a
quanto disposto dai precedenti articoli e ne detemina una gaduatoria,
indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione  della
percentuale  di  contributi  previsto  dal  precedente  art. 8, primo
comma.
   2.  Per  la  formazione  della  graduatoria indicata al precedente
comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorita':
     a)  unita'  immobiliari  effettivamente  utilizzate  a carattere
continuativo,  alla  data  dell'evento   calamitoso,   dagli   stessi
proprietari residenti;
     b)  unita' immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla
data dell'evento calamitoso, da locatari residenti;
     c) unita' immobiliari utilizzate stagionalmente;
     d)   unita'   immobiliari   utilizzate   saltuariamente   o  non
utilizzate.
   3.  Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande
di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande
possono   essere   raggruppate   ed   inserite   in   graduatoria  in
corrispondenza  della  posizione  spettante  alla  maggioranza  delle
domande stesse.