Art. 10. Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie 1. Il comune esamina le domande pervenute a norma del precedente art. 9, effettua eventuali controlli onde accertare la regolarita' e veridicita', quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l'ammissibilita' delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne detemina una gaduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione della percentuale di contributi previsto dal precedente art. 8, primo comma. 2. Per la formazione della graduatoria indicata al precedente comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorita': a) unita' immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti; b) unita' immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'evento calamitoso, da locatari residenti; c) unita' immobiliari utilizzate stagionalmente; d) unita' immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate. 3. Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza della posizione spettante alla maggioranza delle domande stesse.