Art. 11.
                      Concessione dei contributi
 
   1. La giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati con il
decreto del presidente della giunta regionale di  cui  al  precedente
art. 2, le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle
finalita' di cui al presente  titolo,  in  base  alla  entita'  delle
perizie  presentate  a  corredo  delle domande dichiarate ammissibili
dagli stessi comuni a  norma  del  precedente  art.  10,  sentita  la
commissione consiliare permanente competente.
   2.  I  contributi  sono  concessi  con  deliberazione della giunta
regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle
deliberazioni  comunali previste nel precedente art. 10, primo comma.
   3.  Per  i  casi  previsti  dal precedente art. 10, secondo comma,
lettera b), il contributo  e'  concesso  solo  in  presenza  di  atto
formale  da  cui  risulti  la  prosecuzione del rapporto di locazione
esistente al  momento  dell'evento  calamitoso,  salvo  rinuncia  del
locatario.