Art. 11. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2, le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalita' di cui al presente titolo, in base alla entita' delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente art. 10, sentita la commissione consiliare permanente competente. 2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste nel precedente art. 10, primo comma. 3. Per i casi previsti dal precedente art. 10, secondo comma, lettera b), il contributo e' concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario.