Art. 12.
                      Erogazione dei contributi
 
   1.  I  contributi  concessi  dalla  giunta  regionale  a norma del
precedente art. 11, sono erogati agli aventi diritto per  il  tramite
di    un    funzionario    del    competente    settore    decentrato
dell'Amministrazione regionale opere e lavori  pubblici,  allo  scopo
delegato  a  norma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977,
n. 15, nella misura di seguito specificata:
     a)  40  per  cento  a  dimostrazione  di avvenuto inizio lavori,
certificato da apposito idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei
lavori;
     b)  ulteriore  50  per  cento  a  presentazione  dello  stato di
avanzamento emesso dalla direzione lavori al compimento  del  60  per
cento  delle  opere  previste  nella  perizia  giurata  indicata  nel
precedente art. 5;
     c)  residuo  10  per  cento a seguito dell'approvazione da parte
della Giunta regionale, degli atti comprovanti l'avvenuta completa  e
regolare  esecuzione  delle  opere  previste  nella suddetta perizia,
vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale
decentrato opere e lavori pubblici.
   2.  Il  funzionario  responsabile del competente settore regionale
decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari
tecnici  del  comune  competente,  possono  verificare  in  qualunque
momento la regolarita' dei lavori e, qualora accertino che  i  lavori
stessi siano stati eseguiti in difformita' da quanto risultante nella
perizia giurata o comunque in  maniera  irregolare,  devono  redigere
apposito  verbale  ed  avviare  le  procedure  di  recupero  totale o
parziale delle somme erogate con le modalita' di cui all'art.  2  del
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.