Art. 12. Erogazione dei contributi 1. I contributi concessi dalla giunta regionale a norma del precedente art. 11, sono erogati agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore decentrato dell'Amministrazione regionale opere e lavori pubblici, allo scopo delegato a norma dell'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella misura di seguito specificata: a) 40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da apposito idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori; b) ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata indicata nel precedente art. 5; c) residuo 10 per cento a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale, degli atti comprovanti l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici. 2. Il funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari tecnici del comune competente, possono verificare in qualunque momento la regolarita' dei lavori e, qualora accertino che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformita' da quanto risultante nella perizia giurata o comunque in maniera irregolare, devono redigere apposito verbale ed avviare le procedure di recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalita' di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.