Art. 13.
                      Autorizzazione sostitutiva
 
   1. Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo,
la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n.  10,
e' sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al
disposto dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette  opere
sono  altresi'  esenti  dalla  corresponsione  dei  contributi di cui
all'art. 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai  sensi  dell'art.  9,
lettera g), della stessa legge.