Art. 13. Autorizzazione sostitutiva 1. Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresi' esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'art. 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai sensi dell'art. 9, lettera g), della stessa legge.