Art. 14. Esecuzione dei lavori 1. I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso, debbono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 11, primo comma, e terminare entro un anno dalla stessa data. 2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati, con provvedimento del presidente della giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici. 3. Per gli edifici di proprieta' privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.