Art. 14.
                        Esecuzione dei lavori
 
   1.  I  lavori  ammessi a contributo, pena la revoca del contributo
stesso, debbono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni
dalla   data   di  pubblicazione  della  deliberazione  della  giunta
regionale di cui al precedente art.  11,  primo  comma,  e  terminare
entro un anno dalla stessa data.
   2.  I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati,
su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati,
con provvedimento del presidente della giunta regionale e su proposta
dell'assessore regionale ai lavori pubblici.
   3.  Per  gli edifici di proprieta' privata e di interesse storico,
artistico e monumentale, i relativi lavori  debbono  essere  iniziati
previa intesa con la competente soprintendenza.