Art. 15. Norme finanziarie 1. Per gli interventi di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1987. 2. La spesa di cui al precedente comma viene attribuita ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1987 come di seguito indicati: (Omissis). 3. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di lire 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera m), del bilancio di previsione per l'anno 1987. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 9 gennaio 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.