Art. 3. Interventi urgenti 1. La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, a definire, in relazione all'entita' dei danni accertata dal competente settore decentrato dell'amministrazione regionale opere e lavori pubblici, gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche da effettuare nel territorio dei comuni danneggiati ed individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2 ed a determinare la misura dei relativi contributi regionali. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.