Art. 3.
                          Interventi urgenti
 
   1.  La  giunta  regionale  provvede,  con proprie deliberazioni, a
definire, in relazione all'entita' dei danni accertata dal competente
settore  decentrato  dell'amministrazione  regionale  opere  e lavori
pubblici, gli interventi urgenti di consolidamento  e  ripristino  di
opere  pubbliche  da effettuare nel territorio dei comuni danneggiati
ed individuati con il decreto del presidente della  giunta  regionale
di  cui  al precedente art. 2 ed a determinare la misura dei relativi
contributi regionali.
   2.  I  contributi  di  cui al precedente comma sono erogati con le
modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno  1980,
n. 88.