Art. 4. V i a b i l i t a' 1. Per favorire il ripristino della viabilita' provinciale danneggiata dall'evento calamitoso nei territori, individuati ai sensi del precedente art. 2, vengono concessi contributi alla provincia di Viterbo, nella misura stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione sulla base di puntuali accertamenti dei danni da parte del competente settore decentrato dell'amministrazione regionale opere e lavori pubblici. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.