Art. 4.
                          V i a b i l i t a'
 
   1.   Per  favorire  il  ripristino  della  viabilita'  provinciale
danneggiata dall'evento  calamitoso  nei  territori,  individuati  ai
sensi  del  precedente  art.  2,  vengono  concessi  contributi  alla
provincia di Viterbo, nella misura stabilita dalla  giunta  regionale
con  apposita  deliberazione  sulla base di puntuali accertamenti dei
danni da parte del competente settore decentrato dell'amministrazione
regionale opere e lavori pubblici.
   2.  I  contributi  di  cui al precedente comma sono erogati con le
modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno  1980,
n. 88.