Art. 5.
      Ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati
 
   1.  Per  favorire  la  sollecita riutilizzazione dei fabbricati di
proprieta' privata, di qualsiasi natura e  destinazione,  danneggiati
dall'evento  calamitoso,  siti nei territori individuati ai sensi del
precedente art. 2, vengono  concessi  ai  proprietari  contributi  in
conto   capitale  sulla  spesa  occorrente  per  la  riparazione  dei
fabbricati stessi.
   2.  Sono  ammesse  a  contributo  anche  le  opere  necessarie  ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici  nonche'
i servizi igienico-sanitari.
   3.   Ai  fini  della  concessione  del  contributo  dovra'  essere
mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale  risultava  alla
data dell'evento calamitoso.