Art. 5. Ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati 1. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall'evento calamitoso, siti nei territori individuati ai sensi del precedente art. 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati stessi. 2. Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici nonche' i servizi igienico-sanitari. 3. Ai fini della concessione del contributo dovra' essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'evento calamitoso.