Art. 6.
                          Entita' dei danni
 
   1.  I  contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi per
ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull'ammontare  della  spesa
occorrente  risultante  da  apposita perizia giurata, compilata con i
prezzi unitari  del  prezziario  regionale  corrente  alla  data  del
decreto  di  cui al precedente art. 2, redatta da un tecnico iscritto
all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura
competente  per  territorio;  a  detto  ammontare va sommata la quota
I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) oltre un importo forfettario del
5 per cento per spese tecniche e generali.
   2. Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari
del prezziario regionale se non nei casi e con le modalita' da questo
espressamente previsti.
   3.  I  lavori  previsti  dalla perizia debbono portare al completo
recupero dell'unita' immobiliare danneggiata.
   4.  Qualora  la  perizia  non  sia  redatta  in  conformita'  alle
disposizioni di cui ai commi precedenti l'interessato  viene  escluso
dai benefici della presente legge.