Art. 6. Entita' dei danni 1. I contributi previsti dal precedente art. 5 sono concessi per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata, compilata con i prezzi unitari del prezziario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente art. 2, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va sommata la quota I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali. 2. Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari del prezziario regionale se non nei casi e con le modalita' da questo espressamente previsti. 3. I lavori previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell'unita' immobiliare danneggiata. 4. Qualora la perizia non sia redatta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi precedenti l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge.