Art. 8.
            Maggiorazione della percentuale di contributo
                         per i redditi bassi
 
   1. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria
prevista dal successivo art. 10, puo', esclusivamente per  le  unita'
immobiliari   utilizzate   ed   effettivamente  abitate  a  carattere
continuativo  dallo  stesso  proprietario   residente,   elevare   la
percentuale  indicata  al  precedente  art. 6, primo comma, al 70 per
cento della spesa  occorrente  ove  il  reddito  annuo  del  predetto
proprietario  sia  compreso tra lire 10 milioni e L. 12.500.000 ed al
90 per cento della spesa ove tale reddito sia  inferiore  a  lire  10
milioni.
   2.  Il  reddito  di  cui  al  precedente comma e' individuato come
reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione
dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.
   3.  In  caso di unita' immobiliari appartenenti proindiviso a piu'
proprietari, il reddito familiare da considerare ai  fini  del  primo
comma  del presente articolo e' il piu' alto tra quelle possedute dai
vari comproprietari.