Art. 8. Maggiorazione della percentuale di contributo per i redditi bassi 1. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria prevista dal successivo art. 10, puo', esclusivamente per le unita' immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate a carattere continuativo dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al precedente art. 6, primo comma, al 70 per cento della spesa occorrente ove il reddito annuo del predetto proprietario sia compreso tra lire 10 milioni e L. 12.500.000 ed al 90 per cento della spesa ove tale reddito sia inferiore a lire 10 milioni. 2. Il reddito di cui al precedente comma e' individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare. 3. In caso di unita' immobiliari appartenenti proindiviso a piu' proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del primo comma del presente articolo e' il piu' alto tra quelle possedute dai vari comproprietari.