Art. 2.
 
   1.  La Regione e' autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale
ai comuni per la concessione di contributi non superiori  al  50  per
cento dell'ammontare dei danni subi'ti ai locali ed alle attrezzature
a favore di aziende artigiane, commerciali,  turistico-alberghiere  e
della  pesca  localizzate  con  le  modalita'  di  cui  al precedente
articolo.
   2.  Le  domande  delle aziende destinatarie dei benefici di cui al
precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro  due  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate da una
perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire
e   delle   attrezzature  di  ricostituire  e  della  relativa  spesa
ammissibile a contributo redatta da  un  tecnico  iscritto  nell'albo
professionale sulla base, ove possibile, del prezzario regionale alla
data del decreto di cui al  precedente  articolo  e  per  quanto  ivi
previsto.
   3.  I  comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente
secondo comma, provvedono, entro  i  successivi  trenta  giorni,  con
apposita  deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto
nonche' a determinare l'ammontare del contributo ammissibile.