Art. 2. 1. La Regione e' autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale ai comuni per la concessione di contributi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei danni subi'ti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende artigiane, commerciali, turistico-alberghiere e della pesca localizzate con le modalita' di cui al precedente articolo. 2. Le domande delle aziende destinatarie dei benefici di cui al precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate da una perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature di ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale sulla base, ove possibile, del prezzario regionale alla data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto ivi previsto. 3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto nonche' a determinare l'ammontare del contributo ammissibile.