Art. 3.
 
   1.  La  Giunta regionale determina, sulla base della deliberazione
adottata ai sensi del precedente art. 2, terzo  comma,  e  comunicata
tempestivamente  alla  Regione,  l'ammontare del fondo da assegnare a
ciascun comune per la concessione dei  contributi  nei  limiti  dello
stanziamento di bilancio di cui al successivo art. 5.
   2.  In  sede  consuntiva  i  comuni  trasmettono  alla Regione una
dettagliata relazione circa l'avvenuta erogazione dei contributi agli
aventi diritto.
   3. Il presidente della giunta regionale provvedera' a trasmettere,
entro dieci giorni dal ricevimento, copie delle relazioni di  cui  al
precedente  secondo  comma  alle  competenti  commissioni  consiliari
permanenti.