Art. 3. 1. La Giunta regionale determina, sulla base della deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 2, terzo comma, e comunicata tempestivamente alla Regione, l'ammontare del fondo da assegnare a ciascun comune per la concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui al successivo art. 5. 2. In sede consuntiva i comuni trasmettono alla Regione una dettagliata relazione circa l'avvenuta erogazione dei contributi agli aventi diritto. 3. Il presidente della giunta regionale provvedera' a trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento, copie delle relazioni di cui al precedente secondo comma alle competenti commissioni consiliari permanenti.