Art. 4.
 
   1.  I  benefici  di cui alla presente legge sono cumulabili con le
altre provvidenze previste dalla legislazione regionale a favore  dei
medesimi  soggetti,  ma  non  con analoghe provvidenze disposte dalla
Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalita'.
   2.  I  suddetti  benefici  devono  comunque  intendersi concessi a
titolo di anticipazione o di  integrazione  di  quelli  eventualmente
disposti dallo Stato per le medesime finalita'.