Art. 4. 1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legislazione regionale a favore dei medesimi soggetti, ma non con analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalita'. 2. I suddetti benefici devono comunque intendersi concessi a titolo di anticipazione o di integrazione di quelli eventualmente disposti dallo Stato per le medesime finalita'.