Art. 5.
 
   1.  Alla  copertura  finanziaria  della  spesa complessiva di lire
2.000 milioni si provvede mediante  riduzione  di  pari  importo  dal
capitolo  n.  29852,  elenco  n.  4,  lettera  n),  del  bilancio  di
previsione per l'anno 1987.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 9 gennaio 1988
 
                                LANDI
 
  Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge  10  febbraio
1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.