Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1977 e successivi, con gli appositi stanziamenti previsti dalle leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilita' degli stessi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 4 febbraio 1988 MAGNANI