Art. 3.
 
   All'onere  derivante  dalla presente legge si provvedera', per gli
esercizi finanziari 1977 e successivi, con gli appositi  stanziamenti
previsti  dalle  leggi  di  approvazione  dei bilanci e nei limiti di
disponibilita' degli stessi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 4 febbraio 1988
 
                               MAGNANI