Art. 4.
 
   1. Per i tipi di frazionamento depositati negli uffici del catasto
alla data di entrata in vigore della presente  legge  il  termine  di
utilizzazione  previsto dall'art. 7 della legge regionale 13 novembre
1985, n. 6, decorre dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
di esecuzione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, addi' 2 aprile 1988
 
                              BAZZANELLA
 
Visto,  il  commissario  del  Governo  per  la  provincia  di Trento:
CATALANI