Art. 4. 1. Per i tipi di frazionamento depositati negli uffici del catasto alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di utilizzazione previsto dall'art. 7 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, addi' 2 aprile 1988 BAZZANELLA Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI