Art. 5.
          Interpretazione di norme riguardanti l'assistenza
                         sanitaria in Austria
 
   1.  Le prestazioni sanitarie eseguite dai singoli istituti clinici
della Clinica universitaria  di  Insbruck,  nonche'  dalle  strutture
annesse  e  cioe'  l'Istituto  batteriologico-sierologico, l'Istituto
chimico-medico, nonche' l'Istituto per la batteriologia sperimentale,
sono  da  considerare  come prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 1
della legge provinciale 21 gennaio  1987,  n.  3,  e  possono  essere
fatturate   dagli   istituti  medesimi  direttamente  alla  Provincia
autonoma di Bolzano.