Art. 5. Interpretazione di norme riguardanti l'assistenza sanitaria in Austria 1. Le prestazioni sanitarie eseguite dai singoli istituti clinici della Clinica universitaria di Insbruck, nonche' dalle strutture annesse e cioe' l'Istituto batteriologico-sierologico, l'Istituto chimico-medico, nonche' l'Istituto per la batteriologia sperimentale, sono da considerare come prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e possono essere fatturate dagli istituti medesimi direttamente alla Provincia autonoma di Bolzano.