Art. 6. Iscrizione 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 1, le imprese, con sede legale nel territorio regionale nonche' le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla giunta regionale, settore sanita' e igiene, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui al successivo art. 8 predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. 3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5. 5. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della giunta regionale, ovvero all'assessore competente per materia se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della giunta regionale o all'asssessore competente se delegato. Il ricorso e' deciso in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.