Art. 6.
                              Iscrizione
 
   1.  Ai  fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art.
1, le imprese, con sede legale nel territorio  regionale  nonche'  le
succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal
territorio regionale, abbiano i requisiti di cui ai precedenti  artt.
3,  4  e  5 in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla
giunta regionale, settore sanita' e igiene, entro e non oltre  il  30
settembre   di   ogni   anno,   domanda  in  bollo,  corredata  dalla
documentazione prevista dal  nomenclatore  tariffario  approvato  con
decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni.
   2.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  la giunta regionale,
avvalendosi della commissione tecnica di cui  al  successivo  art.  8
predispone  e  pubblica  l'elenco  aggiornato delle imprese abilitate
alla fornitura di protesi presidi ed ausili con spesa  a  carico  del
fondo sanitario nazionale.
   3.  L'aggiornamento  annuale sancisce le modificazioni intervenute
per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di  modifica  dei
tipi   di   presidi   forniti,   delle   cancellazioni  su  richiesta
dell'interessato  o  delle  cancellazioni  d'ufficio  qualora   siano
accertati  dalla  commissione  la  perdita  o il mancato possesso dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.
   5.   Nel   termine  di  45  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'elenco  di  cui  al  precedente  secondo   comma,   le   imprese
interessate  possono  chiedere  la  rettifica  di eventuali errori od
omissioni, con istanza rivolta al presidente della giunta  regionale,
ovvero  all'assessore  competente  per materia se delegato, salvo che
l'interessato non ritenga di impugnare il mancato  inserimento  o  la
cancellazione  dall'elenco  stesso  con  ricorso  in  opposizione  al
presidente della giunta  regionale  o  all'asssessore  competente  se
delegato.  Il  ricorso  e'  deciso  in  via definitiva entro sessanta
giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.