Art. 7.
                        Primo elenco regionale
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge, le imprese di cui  al  precedente  art.  1,  in  possesso  dei
requisiti  richiesti  dagli  artt.  3,  4  e 5 rispettivamente per le
imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti  o  finiti
presentano domanda, in bollo, corredata dalla documentazione prevista
dal nomenclatore tariffario approvato  con  decreto  ministeriale  11
luglio 1986 e successive modificazioni.
   2.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  la  giunta  regionale,
verificate le  istanze  pervenute  e  la  prescritta  documentazione,
delibera in ordine agli aventi titolo all'iscrizione nel primo elenco
delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed  ausili
con  spesa  a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco
ha validita' dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia.
   3.  Il  settore sanita' e igiene della giunta regionale, esaminate
le domande pervenute prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  qualora  la  documentazione  prodotta  non risulti conforme a
quanto previsto dalla normativa statale e regionale, provvede a darne
opportuna e tempestiva comunicazione alle imprese interessate.