Art. 7. Primo elenco regionale 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al precedente art. 1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti presentano domanda, in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni. 2. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, delibera in ordine agli aventi titolo all'iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validita' dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. 3. Il settore sanita' e igiene della giunta regionale, esaminate le domande pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora la documentazione prodotta non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa statale e regionale, provvede a darne opportuna e tempestiva comunicazione alle imprese interessate.