Art. 8.
                         Commissione tecnica
 
   1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge
e' istituita entro sessanta giorni dalla sua entrata in  vigore,  una
commissione  tecnica-regionale,  nominata  dalla  giunta regionale, e
cosi' composta:
     a)  due  medici  esperti  in  prescrizione  e  collaudo protesi,
presidi,  ausili  per  soggetti  affetti  da   minorazioni   fisiche,
psichiche  o  sensoriali;  tali  medici  sono  scelti  tra funzionari
regionali o tra medici iscritti  nel  ruolo  regionale  del  servizio
sanitario  nazionale  o  tra  docenti universitari di ruolo; tra loro
viene designato il presidente della commissione;
     b)  un  ingegnere  o  fisico  o  perito esperto in macchinari ed
attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili;
     c)  un  ingegnere  o  fisico  esperto in valutazione di protesi,
presidi ed ausili scelto tra gli iscritti  nel  ruolo  regionale  del
servizio  sanitario  nazionale o tra docenti universitari di ruolo, o
tra gli  esperti  del  servizio  informazioni  e  valutazioni  ausili
(SIVA);
     d)   due   funzionari   amministrativi  competenti  in  materia,
designati dal settore sanita' e igiene e  dal  settore  assistenza  e
sicurezza sociale;
     e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre federazioni
di produttori  (FIOTO  -  ANA  -  FEDEROTTICA);  ogni  rappresentante
partecipa  ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa
da esaminare (ortopedica, audioprotesica, ottica).
   2. I lavori di segreteria sono svolti da un dipendente del settore
sanita' e igiene della giunta regionale con qualifica funzionale  non
inferiore alla settima, senza diritto di voto.
   3.   Per   ciascun  membro  effettivo  della  commissione  tecnica
regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i
membri  effettivi,  un  supplente  che partecipa alle sedute, solo in
caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
   4.  La  commissione  tecnica  regionale dura in carica 5 anni ed i
suoi membri non possono essere riconfermati piu' di una volta.
   5.  Ciascuna decisione della commissione e' espressa a maggioranza
di voti, in presenza di tutti  i  componenti.  In  caso  di  parita',
prevale il voto del presidente.