Art. 8. Commissione tecnica 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' istituita entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale, nominata dalla giunta regionale, e cosi' composta: a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti tra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione; b) un ingegnere o fisico o perito esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili; c) un ingegnere o fisico esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo, o tra gli esperti del servizio informazioni e valutazioni ausili (SIVA); d) due funzionari amministrativi competenti in materia, designati dal settore sanita' e igiene e dal settore assistenza e sicurezza sociale; e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre federazioni di produttori (FIOTO - ANA - FEDEROTTICA); ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare (ortopedica, audioprotesica, ottica). 2. I lavori di segreteria sono svolti da un dipendente del settore sanita' e igiene della giunta regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima, senza diritto di voto. 3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipa alle sedute, solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo. 4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati piu' di una volta. 5. Ciascuna decisione della commissione e' espressa a maggioranza di voti, in presenza di tutti i componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.