Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte mediante impiego delle somme stanziate al cap.  1.1.2.3.1.1236
la  cui  denominazione  e'  cosi'  modificata:  "Spese per competenze
dovute  agli  esperti  assunti  per  le  esigenze  straordinarie   di
definizione  e  di  attuazione  del  piano  territoriale  regionale",
iscritte negli stati di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1987 e successivi.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 13 febbraio 1988
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 23 dicembre
1987 e vistata dal commissario del Governo con nota  del  6  febbraio
1988 prot. n. 22802/255).