Art. 10. Collaborazioni istituzionali 1. La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri altri o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, con gli enti strumentali regionali e con le Societa' a prevalente partecipazione regionale, puo' attuare collaborazioni anche poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attivita' ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza, sia partecipando alla costituzione di entita' giuridiche apposite volte a realizzare forme di intervento nuove nei settori della ricerca e delle sue applicazioni operative. 2. I piani di collaborazione fra l'amministrazione e tali enti sono adottati dalla giunta regionale nel rispettivo degli obiettivi definiti con il piano regionale di sviluppo. 3. Nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi o di approvazione delle collaborazioni verranno definite le modalita' di partecipazione della Regione ai costi delle ricerche ed iniziative, in relazione sia agli obiettivi finalizzati delle stesse sia ai benefici indotti che ciascun ente partecipante potra' trarre dalla collaborazione da realizzare.