Art. 10.
                     Collaborazioni istituzionali
 
   1. La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri
altri o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca,  con
gli  enti  strumentali  regionali  e  con  le  Societa'  a prevalente
partecipazione   regionale,   puo'   attuare   collaborazioni   anche
poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia
con il conferimento di specifici incarichi su  problemi  particolari,
sia  con  la  stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello
svolgimento in  comune  di  attivita'  ed  iniziative  di  promozione
scientifica  ed  applicativa in settori di rispettiva competenza, sia
partecipando alla costituzione di entita' giuridiche apposite volte a
realizzare  forme  di  intervento  nuove  nei settori della ricerca e
delle sue applicazioni operative.
   2.  I  piani  di  collaborazione fra l'amministrazione e tali enti
sono adottati dalla giunta regionale nel rispettivo  degli  obiettivi
definiti con il piano regionale di sviluppo.
   3.   Nei  provvedimenti  di  attribuzione  degli  incarichi  o  di
approvazione delle collaborazioni verranno definite le  modalita'  di
partecipazione  della  Regione ai costi delle ricerche ed iniziative,
in relazione sia agli  obiettivi  finalizzati  delle  stesse  sia  ai
benefici  indotti  che  ciascun ente partecipante potra' trarre dalla
collaborazione da realizzare.