Art. 11. Sospensione della sperimentazione La sperimentazione di cui alla presente legge potra' essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'Unita' socio-sanitaria locale Torino VIII, sentite le Unita' socio sanitarie locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consilariare. Con la stessa procedura la giunta regionale puo' per gravi motivi, sentita l'Unita' socio-sanitaria locale Torino VIII e le Unita' socio-sanitarie locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione. La giunta regionale con l'apposita deliberazione, dara' atto che il trattamento verra' immediatamente proseguito in ambito ospedaliero.