Art. 11.
                  Sospensione della sperimentazione
 
   La  sperimentazione  di  cui  alla  presente  legge  potra' essere
sospesa,  per  gravi  motivi,  su   proposta   motivata   dell'Unita'
socio-sanitaria locale Torino VIII, sentite le Unita' socio sanitarie
locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte
della   giunta   regionale,   sentita   la   competente   commissione
consilariare.
   Con la stessa procedura la giunta regionale puo' per gravi motivi,
sentita l'Unita' socio-sanitaria  locale  Torino  VIII  e  le  Unita'
socio-sanitarie  locali  di  residenza  dei  soggetti  in trattamento
domiciliare, sospendere la sperimentazione.
   La  giunta  regionale con l'apposita deliberazione, dara' atto che
il   trattamento   verra'   immediatamente   proseguito   in   ambito
ospedaliero.