Art. 12.
                     Esito della sperimentazione
 
   Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione l'U.S.S.L. TO VIII
trasmettera' all'assessorato regionale  alla  sanita'  una  relazione
complessiva  di  valutazione della sperimentazione, tenendo conto dei
rapporti gia' trasmessi ai sensi del precedente art. 10.
   Sulla   base  delle  risultanze  acquisite,  la  Regione  Piemonte
decidera' in ordine alle seguenti opportunita':
     a)  avvio  a  regime del trattamento nell'ambito della normativa
concernente il piano socio-sanitario regionale;
     b) approvazione di apposita legge di proroga del trattamento;
     c)  adozione  di  specifico  provvedimento da parte della giunta
regionale con il quale, sentita la commissione consiliare competente,
viene  dichiarata esaurita la sperimentazione al termine del biennio.
   Degli  esiti  della  sperimentazione  verra'  data segnalazione al
Ministro della sanita'.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 25 gennaio 1988
 
                               BELTRAMI