Art. 12. Esito della sperimentazione Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione l'U.S.S.L. TO VIII trasmettera' all'assessorato regionale alla sanita' una relazione complessiva di valutazione della sperimentazione, tenendo conto dei rapporti gia' trasmessi ai sensi del precedente art. 10. Sulla base delle risultanze acquisite, la Regione Piemonte decidera' in ordine alle seguenti opportunita': a) avvio a regime del trattamento nell'ambito della normativa concernente il piano socio-sanitario regionale; b) approvazione di apposita legge di proroga del trattamento; c) adozione di specifico provvedimento da parte della giunta regionale con il quale, sentita la commissione consiliare competente, viene dichiarata esaurita la sperimentazione al termine del biennio. Degli esiti della sperimentazione verra' data segnalazione al Ministro della sanita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 25 gennaio 1988 BELTRAMI