Art. 4. Corso di addestramento L'Unita' socio sanitaria locale Torino VIII provvedera', entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base sentito il responsabile del servizio di dietetica, ad organizzare le modalita' del corso di addestramento dei pazienti, ovvero del familiare o altra persona indicata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti.