Art. 4.
                        Corso di addestramento
 
   L'Unita'  socio sanitaria locale Torino VIII provvedera', entro un
mese dall'entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base
sentito il responsabile del servizio di dietetica, ad organizzare  le
modalita'  del  corso  di  addestramento  dei  pazienti,  ovvero  del
familiare o altra persona indicata dal paziente nel caso di  soggetti
non autosufficienti.