Art. 7.
                        Obblighi dei pazienti
 
   I   pazienti   in   trattamento  domiciliare  hanno  l'obbligo  di
sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici  prescritti
dal  servizio  di  dietetica  che ha rilasciato l'autorizzazione e di
attenersi scrupolosamente  alle  istruzioni  inerenti  al  "controllo
tecnico-clinico" predisposto dal servizio stesso.
   I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione
degli  apparecchi  e  dei  materiali  ricevuti,  nonche'  alla   loro
restituzione  con i materiali inutilizzati al termine della terapia o
nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che  li
ha  forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.