Art. 7. Obblighi dei pazienti I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al "controllo tecnico-clinico" predisposto dal servizio stesso. I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonche' alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.