Art. 9.
                        Obblighi assicurativi
 
   L'unita'  socio-sanitaria  locale  di  residenza  del  paziente e'
tenuta alla  stipulazione  di  contratti  assicurativi  per  i  danni
comunque  derivanti  dalla  utilizzazione  delle  attrezzature  e dei
materiali, salvo  che  tale  rischio  non  sia  coperto  in  sede  di
fornitura del materiale.