Art. 2. Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 11 aprile 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 aprile 1988 prot. n. 21802/697).