Art. 2.
                          Clausola d'urgenza
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare, come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 11 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 29 febbraio
1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 aprile 1988
prot. n. 21802/697).