(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione ammette enti locali, enti ed imprese di trasporto pubblico, collettivo di persone a: a) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria di autobus, trams, filobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi, di trasporto di persone, terrestri e lacuali, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge; b) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di depositi con le relative infrastrutture e di sedi, secondo quanto disposto dal Titolo III della presente legge; c) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la realizzazione delle opere previste nel vigente piano regionale dei trasporti, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. III/941 del 25 novembre 1982 e successivi aggiornamenti.