Art. 13.
                      Procedure di assegnazione
 
   1.   La   giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  approva  il  piano  di  assegnazione  dei  contributi  e
l'eventuale  assestamento dello stesso sulla base dei piani di cui al
precedente art. 2.
   2.  Gli  atti contrattuali per la realizzazione delle opere di cui
al  presente  titolo  devono  essere  stipulati  dai  destinatari  di
contributi  e  trasmessi  in copia conforme all'originale alla giunta
regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione
interna,  non  oltre  il  termine  di centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi.
   3.  Decorsi  i  termini  inutilmente  di cui al precedente secondo
comma, sono revocati i contributi assegnati.
   4. I contributi di cui al precedente terzo comma, sono riassegnati
sulla  base  di  un  piano  suppletivo  di  assegnazione  sentita  la
competente commissione consiliare.
   5.  In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi
titolo  prima  della  scadenza,  si  applica  quanto   disposto   dal
precedente  art.  7, quarto comma, in riferimento ai periodi previsti
dal precedente art. 12, terzo comma.
   6.  Le  quote  recuperate  ai  sensi  del  precedente  comma  sono
introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui  al  successivo
art. 18.