Art. 13. Procedure di assegnazione 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi e l'eventuale assestamento dello stesso sulla base dei piani di cui al precedente art. 2. 2. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere di cui al presente titolo devono essere stipulati dai destinatari di contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla giunta regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi. 3. Decorsi i termini inutilmente di cui al precedente secondo comma, sono revocati i contributi assegnati. 4. I contributi di cui al precedente terzo comma, sono riassegnati sulla base di un piano suppletivo di assegnazione sentita la competente commissione consiliare. 5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo prima della scadenza, si applica quanto disposto dal precedente art. 7, quarto comma, in riferimento ai periodi previsti dal precedente art. 12, terzo comma. 6. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.