Art. 14. Erogazioni 1. L'erogazione dei contributi di cui al presente titolo III e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessorato competente, se delegato, direttamente a favore dei creditori degli assegnatari dei contributi stessi per alienazioni, forniture, opere e locazioni finanziarie con previsione di riscatto finale effettuate in applicazione della presente legge. 2. L'erogazione dei contributi e' disposta, fino alla concorrenza della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero alla presentazione del contratto di locazione finanziaria e delle relative annualita' o del titolo idoneo al trasferimento di proprieta', se trattasi di bene immobile. 3. Qualora i contributi riguardino opere ed impianti di cui al presente titolo eseguite direttamente da enti pubblici o loro aziende, gli atti contrattuali sono sostituiti da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale sono indicate puntualmente le caratteristiche dell'opera e l'analisi della spesa. 4. L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall'ente o azienda, dal quale debbono risultare l'utilizzo dei fattori produttivi aziendali impiegati e le eventuali prestazioni fornite da terze imprese fino alla data di riferimento dello stato di avanzamento. 5. Il cinque per cento del contributo e' comunque erogato previa verifica della congruita' degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.