Art. 14.
                              Erogazioni
 
   1.  L'erogazione  dei  contributi di cui al presente titolo III e'
disposta  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale   o
dell'assessorato  competente,  se delegato, direttamente a favore dei
creditori degli assegnatari dei contributi  stessi  per  alienazioni,
forniture,  opere  e locazioni finanziarie con previsione di riscatto
finale effettuate in applicazione della presente legge.
   2.  L'erogazione dei contributi e' disposta, fino alla concorrenza
della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto  di
appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture,
ovvero alla presentazione del contratto di  locazione  finanziaria  e
delle  relative  annualita'  o  del titolo idoneo al trasferimento di
proprieta', se trattasi di bene immobile.
   3.  Qualora  i  contributi  riguardino opere ed impianti di cui al
presente  titolo  eseguite  direttamente  da  enti  pubblici  o  loro
aziende,  gli  atti  contrattuali  sono  sostituiti  da dichiarazione
sottoscritta dal legale  rappresentante  nella  quale  sono  indicate
puntualmente le caratteristiche dell'opera e l'analisi della spesa.
   4.  L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene
sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall'ente
o  azienda,  dal  quale  debbono  risultare  l'utilizzo  dei  fattori
produttivi aziendali impiegati e le eventuali prestazioni fornite  da
terze   imprese   fino  alla  data  di  riferimento  dello  stato  di
avanzamento.
   5.  Il  cinque per cento del contributo e' comunque erogato previa
verifica  della  congruita'  degli  atti  e   dell'osservanza   delle
prescrizioni regionali.