Art. 15.
                               Sanzioni
 
   1.  Per le inosservanze degli obblighi assunti a mente dell'art. 7
della presente legge, si applica la  sanzione  amministrativa  da  L.
400.000 a L. 4.000.000, ferma restando in caso di grave e persistente
inosservanza la facolta' di revocare i contributi.
   2. Nel caso di cui al precedente art. 7, secondo comma, oltre alla
sanzione amministrativa di cui  al  comma  precedente,  il  mezzo  va
rimesso  in  ripristino  a  cura  del  trasgressore  beneficiario dei
contributi.
   3.  Per  l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni predette si
applica la legge regionale  5  dicembre  1983,  n.  90  e  successive
modificazioni ed integrazioni.