Art. 15. Sanzioni 1. Per le inosservanze degli obblighi assunti a mente dell'art. 7 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000, ferma restando in caso di grave e persistente inosservanza la facolta' di revocare i contributi. 2. Nel caso di cui al precedente art. 7, secondo comma, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, il mezzo va rimesso in ripristino a cura del trasgressore beneficiario dei contributi. 3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni predette si applica la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni.