Art. 16. Norma transitoria 1. Le assegnazioni di contributi per acquisto di autobus relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate nella misura del settantacinque per cento del prezzo di acquisto e della quota I.V.A. in conformita' al disposto della legge regionale 9 luglio 1984, n. 34. 2. In sede di prima applicazione della presente legge sono considerate per l'anno 1989 le domande di contributi gia' presentate e quelle che saranno presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le domande presentate dopo il quarancinquesimo giorno di cui al precedente secondo comma, con esclusione di quelle che non sono state ammesse al finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono considerate unitamente a quelle non finanziate, in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari. 4. I contributi compresi quelli concessi in applicazione della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 per la realizzazione di impianti di risalita sono determinati nella misura indicata dal precedente primo comma. 5. Il termine per la trasmissione degli atti contrattuli assunti a seguito delle assegnazioni di contributi per tecnologie di controllo e per infrastrutture di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 3/51172 del 23 aprile 1985 e n. 3/52595 del 21 maggio 1985, e' prorogato al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di tecnologie di controllo e relative infrastrutture per l'anno 1986 di cui alla deliberazioni del Consiglio regionale n. IV/403 esecutiva dal 25 luglio 1986 e' prorogato al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.