Art. 16.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le assegnazioni di contributi per acquisto di autobus relative
agli  anni  1984  e  1985  restano  determinate  nella   misura   del
settantacinque  per cento del prezzo di acquisto e della quota I.V.A.
in conformita' al disposto della legge regionale 9  luglio  1984,  n.
34.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge sono
considerate per l'anno 1989 le domande di contributi gia'  presentate
e  quelle  che  saranno  presentate entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Le domande presentate dopo il quarancinquesimo giorno di cui al
precedente secondo comma, con esclusione di quelle che non sono state
ammesse  al  finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono
considerate  unitamente  a  quelle  non  finanziate,   in   sede   di
assestamento  del  piano di assegnazione dei contributi rinunciati da
precedenti beneficiari.
   4.  I  contributi  compresi  quelli concessi in applicazione della
legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 per la realizzazione di impianti
di  risalita  sono  determinati  nella misura indicata dal precedente
primo comma.
   5. Il termine per la trasmissione degli atti contrattuli assunti a
seguito delle assegnazioni di contributi per tecnologie di  controllo
e per infrastrutture di cui alle deliberazioni della giunta regionale
n. 3/51172 del 23 aprile 1985 e n. 3/52595 del  21  maggio  1985,  e'
prorogato  al  centoventesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore della
presente legge.
   6.   Il   termine  per  la  presentazione  delle  domande  per  la
concessione dei contributi per l'acquisto di tecnologie di  controllo
e  relative  infrastrutture per l'anno 1986 di cui alla deliberazioni
del Consiglio regionale n. IV/403 esecutiva dal  25  luglio  1986  e'
prorogato  al  quarantacinquesimo  giorno  successivo  all'entrata in
vigore della presente legge.